Art. 34

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[1]Nell'ipotesi prevista nel terzo comma dell'art. 252 del codice, la domanda per ottenere il decreto reale deve essere preceduta dalla dichiarazione del genitore resa davanti ad un notaio di volere riconoscere il figlio.

[2]La domanda diretta al Ministro di grazia e giustizia deve essere presentata al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto il genitore ha la sua residenza, e deve essere accompagnata da una copia autentica della dichiarazione di cui al primo comma e dai documenti necessari per dimostrare lo stato di famiglia del richiedente.

[3]Il procuratore generale interroga i figli legittimi e legittimati del richiedente e, assunte le opportune informazioni, trasmette la domanda con il suo parere al Ministro di grazia e giustizia, il quale, udito il parere del consiglio di Stato, ne fa relazione al Re.

[4]Il decreto reale che ammette il riconoscimento deve menzionare gli estremi della dichiarazione di riconoscimento di cui al primo comma di questo articolo, e deve essere di ufficio comunicato in copia al procuratore del Re che ne cura l'annotazione nei registri dello stato civile. Dell'emissione del decreto e' data notizia al richiedente.

[5]Nell'ipotesi prevista nell'ultimo comma dell'art. 252 del codice l'istanza deve essere accompagnata dalla copia autentica del testamento, nel quale e' contenuta la dichiarazione di riconoscimento.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art34 · fonte su Normattiva