Art. 34
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →
((Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014 · versione 10 su Normattiva