Art. 37
[1]((L'iscrizione nel registro previsto nell'articolo 314 del codice si esegue senza spese.
[2]L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresi' annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva