Art. 37
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[1]Le iscrizioni nei registri previsti negli articoli 288 e 314 del codice si eseguono senza spese.
[2]L'iscrizione della sentenza che revoca l'adozione deve essere altresi' annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva