Art. 37

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[1]Le iscrizioni nei registri previsti negli articoli 288 e 314 del codice si eseguono senza spese.

[2]L'iscrizione della sentenza che revoca l'adozione deve essere altresi' annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art37 · fonte su Normattiva