Art. 51
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[1]Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 260, 330, 331, 332, 333, 334 e 335 del codice.
[2]A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva