Art. 55
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Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria della pretura secondo l'art. 622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva