Art. 55

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1942 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria della pretura secondo l'art. 622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art55 · fonte su Normattiva