Art. 106 — Disposizioni relative al testimone non comparso
[1]Il giudice istruttore puo' pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 225 primo comma del codice contro il testimone non comparso dopo che e' decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.
[2]Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva