Art. 103Termine per l'intimazione al testimone

[1]L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno ((sette giorni)) prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.27

[2]Con l'autorizzazione del giudice il termine puo' essere ridotto nei casi d'urgenza.

[3]((L'intimazione a cura del difensore contiene:

  • 1)l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonche' gli estremi dell'ordinanza con la quale e' stata ammessa la prova testimoniale;
  • 2)il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
  • 3)il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonche' il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
  • 4)l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potra' essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro)).27
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

27

La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 4) che la presente modifica entra in vigore il 1 marzo 2006.

Testo vigente dal 1 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art103 · fonte su Normattiva