Art. 111Produzione delle comparse

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[1]Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima dell'udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione.

[2]Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio.

[3]L'inserzione tardiva delle comparse puo' essere autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni fino a due giorni prima dell'udienza.

[4]Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte puo' rifiutarsi di riceverle e il cancelliere puo' non consentire che s'inseriscano nel fascicolo.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 19 agosto 2014 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art111 · fonte su Normattiva