Art. 119 — Redazione della sentenza
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[1]L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale a norma dell'articolo 132 del codice.
[2]Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice.
[3]Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.
[4]Quando la sentenza e' pronunziata secondo equita' se ne deve dare atto nel dispositivo.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 26 novembre 2024 · versione 0 su Normattiva