Art. 12-terFormazione e revisione dell'elenco

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[1](( L'elenco e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attivita' nel circondario del tribunale.

[2]Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

[3]L'elenco e' permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

[4]Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili.)) 54

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

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con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023 · versione 48 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art12ter · fonte su Normattiva