Art. 121 — Ordinanza di correzione delle sentenze
L'ordinanza di correzione delle sentenze e' notificata alle parti a cura del cancelliere.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
L'ordinanza di correzione delle sentenze e' notificata alle parti a cura del cancelliere.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 112 — Casi di correzione di errori materiali
1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo. 2. L'ordinanza di correzione e' notificata alle altre…
Art. 183
Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 a 360 del Codice di procedura civile. La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o …
Art. 288 — Procedimento di correzione
Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto. Se e' chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale…
Art. 184
La notificazione delle ordinanze e delle sentenze e' fatta in conformita' alle norme delle leggi sul bollo e contiene: a) l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti; b) la trascrizione integrale del dispositivo; c) la data della pubblicazione…
Art. 1067 — Notificazione e pubblicita' dell'ordinanza di vendita
L'ordinanza di vendita e' notificata a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente che non sono comparse. L'ordinanza inoltre deve essere annotata a cura del cancelliere in margine al pignoramento…
Art. 657 — Notificazione e pubblicita' dell'ordinanza di vendita
L'ordinanza di vendita e' notificata, a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione, alle persone indicate nell'articolo 655, che non sono comparse. L'ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura del cancelliere, in margine al pignoramento e pubblicata …
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art121 · fonte su Normattiva