Art. 128Determinazione dei giorni d'udienza

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[1]Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui ciascun cousigliere deve tenere udienza per l'istruzione delle cause.

[2]All'inizio di ciascun anno giudiziario il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto i giorni della settimana e le ore in cui la corte o le sezioni tengono le udienze di discussione delle cause.

[3]I decreti di cui ai due commi precedenti debbono restare affissi in ciascuna sala d'udienza della corte per tutta la durata della loro validita'.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art128 · fonte su Normattiva