Art. 128 — Determinazione dei giorni d'udienza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →
[1]Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui ciascun cousigliere deve tenere udienza per l'istruzione delle cause.
[2]All'inizio di ciascun anno giudiziario il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto i giorni della settimana e le ore in cui la corte o le sezioni tengono le udienze di discussione delle cause.
[3]I decreti di cui ai due commi precedenti debbono restare affissi in ciascuna sala d'udienza della corte per tutta la durata della loro validita'.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva