Art. 128 — Determinazione dei giorni d'udienza
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[1]((Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'art. 1633 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze (destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.
[2]Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e gli istruttori debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza, della corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce.
[3]Se nel corso dell'anno uno o piu' istruttori cessano di fare parte della corte d'appello o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 3 su Normattiva