Art. 13 — Albo dei consulenti tecnici
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[1]Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici.
[2]L'albo e' diviso in categorie.
[3]Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 24 dicembre 2021 · versione 0 su Normattiva