Art. 13Albo dei consulenti tecnici

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[1]Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici.

[2]L'albo e' diviso in categorie.

[3]Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 24 dicembre 2021 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art13 · fonte su Normattiva