Art. 13Albo dei consulenti tecnici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 2021 al 18 ottobre 2022. Leggi il testo vigente →

[1]Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici.

[2]L'albo e' diviso in categorie.

[3]Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa ((; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'eta' evolutiva e della psicologia giuridica o forense)). 53

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 2021, n. 206

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La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 24 dicembre 2021 al 18 ottobre 2022 · versione 47 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art13 · fonte su Normattiva