Art. 13 — Albo dei consulenti tecnici
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[1]Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici.
[2]L'albo e' diviso in categorie.
[3]Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa ((; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'eta' evolutiva e della psicologia giuridica o forense)). 53
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 2021, n. 206
53La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo vigente dal 24 dicembre 2021 al 18 ottobre 2022 · versione 47 su Normattiva