Art. 130 — Appello contro la sentenza di estinzione del processo
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[1]Se l'appellante costituito non comparisce alla prima udienza davanti all'istruttore, questi fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione al non comparso.
[2]Se anche alla nuova udienza l'appellante non comparisce, o se, comparendo, non giustifica la mancata presentazione all'udienza precedente, l'istruttore dichiara improcedibile l'appello a norma dell'articolo 350 secondo comma del codice.
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