Art. 130Appello contro la sentenza di estinzione del processo

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[1]Se l'appellante costituito non comparisce alla prima udienza davanti all'istruttore, questi fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione al non comparso.

[2]Se anche alla nuova udienza l'appellante non comparisce, o se, comparendo, non giustifica la mancata presentazione all'udienza precedente, l'istruttore dichiara improcedibile l'appello a norma dell'articolo 350 secondo comma del codice.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art130 · fonte su Normattiva