Art. 130 — Appello contro la sentenza di estinzione del processo
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((Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'art. 308 del Codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'art. 630 del Codice stesso, l'istruttore svolge le attivita' previste nell'art. 350 dello stesso Codice, e, quando e' necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 3 su Normattiva