Art. 137
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[1]Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata.
[2]Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte, avvalendosi per il recupero del procedimento previsto nell'articolo 38 ultimo comma.
[3]I diritti di scritturazione per le copie stesse sono triplicati.
[4]Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.
[5]Le copie dei ricorsi, dei controricorsi e delle memorie debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile; in difetto il cancelliere puo' farle rifare a spese della parte a norma del secondo e terzo comma.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 13 marzo 1979 · versione 0 su Normattiva