Art. 137
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[1]Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata.
[2]((Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte, la quale e' tenuta in solido con il suo difensore a pagare il relativo importo. In caso di inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge alla parte ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
[3]Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2 a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639)).
[4]I diritti di scritturazione per le copie stesse sono triplicati.
[5]Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.
[6]Le copie dei ricorsi, dei controricorsi e delle memorie debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile; in difetto il cancelliere puo' farle rifare a spese della parte a norma del secondo e terzo comma.
Testo vigente dal 13 marzo 1979 al 1 luglio 2002 · versione 8 su Normattiva