Art. 137
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[1]Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. ((Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalita' telematiche, il presente comma non si applica)).
[2]Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
[3]COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
[4]COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
[5]Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.
[6]COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
Testo vigente dal 19 agosto 2014 al 28 febbraio 2023 · versione 36 su Normattiva