Art. 14Formazione dell'albo

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[1]L'albo e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Re Imperatore e dal presidente della unione fascista dei professionisti ed artisti, il quale puo' farsi rappresentare dal segretario del sindacato medico, o del sindacato ingegneri, o del sindacato dottori commercialisti e ragionieri, o del sindacato periti estimatori.

[2]Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 28 novembre 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art14 · fonte su Normattiva