Art. 14 — Formazione dell'albo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1941 al 28 novembre 1945. Leggi il testo vigente →
[1]L'albo e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Re Imperatore e dal presidente della unione fascista dei professionisti ed artisti, il quale puo' farsi rappresentare dal segretario del sindacato medico, o del sindacato ingegneri, o del sindacato dottori commercialisti e ragionieri, o del sindacato periti estimatori.
[2]Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 28 novembre 1945 · versione 0 su Normattiva