Art. 152 — Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali
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[1]La riassunzione della causa davanti al giudice, per la pronuncia della decadenza e la prosecuzione del giudizio nel caso previsto nell'articolo 457 del codice, e' fatta con ricorso al giudice istruttore.
[2]Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti, e quindi provvede al compimento dell'istruzione.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva