Art. 152Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1977 al 19 settembre 1992. Leggi il testo vigente →

Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non e' assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria.9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 luglio 1979 n. 85 (in G.U. 1a s.s. 01/08/1979 n. 210) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui non include, tra coloro che possono beneficiare del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i destinatari di assistenza pubblica".

Testo vigente dal 2 agosto 1977 al 19 settembre 1992 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art152 · fonte su Normattiva