Art. 152 — Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali
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Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non e' assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria.9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 luglio 1979 n. 85 (in G.U. 1a s.s. 01/08/1979 n. 210) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui non include, tra coloro che possono beneficiare del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i destinatari di assistenza pubblica".
Testo vigente dal 2 agosto 1977 al 19 settembre 1992 · versione 6 su Normattiva