Art. 18 — Revisione dell'albo
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L'albo e' permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva