Art. 181 — Disposizioni sulla divisione
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[1]Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti e l'ufficio al quale egli appartiene e' competente per la divisione.
[2]Se tutti gli interessati non sono presenti o per la divisione e' competente altro giudice, il giudice dell'esecuzione fissa il termine perentorio entro il quale, a cura della parte piu' diligente, deve essere proposta domanda di divisione nelle forme ordinarie.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva