Art. 181Disposizioni sulla divisione

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[1]Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti e l'ufficio al quale egli appartiene e' competente per la divisione.

[2]Se tutti gli interessati non sono presenti o per la divisione e' competente altro giudice, il giudice dell'esecuzione fissa il termine perentorio entro il quale, a cura della parte piu' diligente, deve essere proposta domanda di divisione nelle forme ordinarie.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art181 · fonte su Normattiva