Art. 185Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione

((All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice)).

Testo vigente dal 1 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art185 · fonte su Normattiva