Art. 2 — Intervento davanti all'istruttore
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[1]L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'articolo 267 del codice.
[2]Il pubblico ministero, che interviene dopo la prima udienza di trattazione, puo' proporre eccezioni e dedurre prove che non siano precluse in virtu' di specifiche disposizioni di legge, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 184 del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva