Art. 202 — Prima udienza di trattazione
Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 si applicano le disposizioni dell'articolo 183 del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva