Art. 217 — Riassunzione davanti al giudice di rinvio
[1]Le disposizioni degli articoli 197 e 198 si applicano anche alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.
[2]Al procedimento si applicano le disposizioni del codice.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva