Art. 28 — Registri di cancelleria
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[1]Il cancelliere dell'ufficio di conciliazione deve tenere i seguenti registri:
- 1)ruolo generale degli affari civili, nel quale sono segnati in ordine cronologico tutti gli affari dell'ufficio di conciliazione;
- 2)rubrica alfabetica generale degli affari civili;
- 3)ruolo di udienza, nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti al conciliatore, e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo e' sottoscritto per ogni udienza dal conciliatore e dal cancelliere;
- 4)registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
- 5)registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
- 6)registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile;
- 7)registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
- 8)registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;
- 9)registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38.
[2]Tutti i registri, prima di essere posti in uso, debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal pretore, il quale nota in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui e' composto il registro.
[3]Il pretore puo' in ogni tempo farsi presentare i registri per controllarne la regolare tenuta.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 2 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva