Art. 28Registri di cancelleria

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[1]Il cancelliere dell'ufficio di conciliazione deve tenere i seguenti registri:

  • 1)ruolo generale degli affari civili, nel quale sono segnati in ordine cronologico tutti gli affari dell'ufficio di conciliazione;
  • 2)rubrica alfabetica generale degli affari civili;
  • 3)ruolo di udienza, nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti al conciliatore, e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo e' sottoscritto per ogni udienza dal conciliatore e dal cancelliere;
  • 4)registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
  • 5)registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
  • 6)registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile;
  • 7)registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
  • 8)registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;
  • 9)registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38.

[2]Tutti i registri, prima di essere posti in uso, debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal pretore, il quale nota in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui e' composto il registro.

[3]Il pretore puo' in ogni tempo farsi presentare i registri per controllarne la regolare tenuta.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 2 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art28 · fonte su Normattiva