Art. 30 — Registri di cancelleria del tribunale
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[1]Il cancelliere del tribunale deve tenere i seguenti registri:
- 1)ruolo generale degli affari contenziosi civili;
- 2)rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;
- 3)ruolo per ogni giudice istruttore delle cause a lui assegnate;
- 4)ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore, nel quale sono segnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo e' sottoscritto per ogni udienza dal giudice istruttore e dal cancelliere;
- 5)ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti alla sezione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo e' sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;
- 6)ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;
- 7)rubrica alfabetica generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;
- 8)ruolo generale delle esecuzioni;
- 9)rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;
- 10)registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
- 11)registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
- 12)registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;
- 13)registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
- 14)registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;
- 15)registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38;
- 16)registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici.
[2]Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, tranne quelli indicati nei numeri 12 e 13, i quali debbono essere numerati e vidimati dal procuratore del Re Imperatore o da un sostituto da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui e' composto il registro.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva