Art. 481 — Registri di cancelleria
I cancellieri devono tenere i registri richiesti per la cancelleria della pretura, tranne quelli indicati ai numeri 6 e 7 dell'articolo 29 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva