Art. 54 — Determinazione dei giorni d'udienza
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Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio di pretura o di conciliazione stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore del Re Imperatore. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza della pretura o dell'ufficio di conciliazione.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva