Art. 59 — Dichiarazione di contumacia
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La dichiarazione di contumacia della parte non costituita e' fatta dal pretore o dal conciliatore a norma dell'articolo 171 ultimo comma del codice, quando e' decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva