Art. 59Dichiarazione di contumacia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

La dichiarazione di contumacia della parte non costituita e' fatta dal pretore o dal conciliatore a norma dell'articolo 171 ultimo comma del codice, quando e' decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art59 · fonte su Normattiva