Art. 78
Astensione del giudice istruttore
[1]Il giudice istruttore, che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a norma dell'articolo 51 del codice, deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina.
[2]Se il motivo d'astensione sorge dopo che l'istruzione e' iniziata, il giudice istruttore ne da' subito notizia al capo dell'ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva