Art. 79 — Sostituzione del giudice istruttore
[1]La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del codice e' disposta d'ufficio o su istanza di parte.
[2]L'istanza e' proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.
[3]L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva