Art. 79Sostituzione del giudice istruttore

[1]La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del codice e' disposta d'ufficio o su istanza di parte.

[2]L'istanza e' proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.

[3]L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art79 · fonte su Normattiva