Art. 82 — Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
[1]((Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa s'intende rinviata d'ufficio all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data di comparizione. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da, quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore.
[2]Se nel giorno fissato non si tiene udienza d'istruzione per festivita' sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s'intende riavviata d'ufficio alla prima udienza d'istruzione immediatamente successiva.
[3]Il giudice istruttore puo', su istanza di parte o d'ufficio, fissare altra udienza d'istruzione, ferme le disposizioni dell'articolo precedente. Il decreto e' comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento.
[4]Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non compariscono nella nuova udienza, il giudice istruttore verifica la regolarita' della comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi, all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra udienza d'istruzione)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 3 su Normattiva