Art. 82 — Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione
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[1]Se nel giorno fissato dal giudice non si puo' tenere udienza per festivita' sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, le cause si intendono rinviate alla prima udienza immediatamente successiva.
[2]Il giudice pero', su istanza di parte o d'ufficio, puo' fissare con decreto altra udienza, ferme le disposizioni dell'articolo precedente.
[3]Il decreto e' comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva