Art. 87Produzione dei documenti

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[1]Il giudice istruttore, quando autorizza le parti a produrre nuovi documenti a norma dell'articolo 184 del codice, stabilisce il termine entro il quale la parte deve produrli.

[2]I documenti sono prodotti all'udienza oppure mediante deposito in cancelleria.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art87 · fonte su Normattiva