Art. 87 — Produzione dei documenti
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[1]Il giudice istruttore, quando autorizza le parti a produrre nuovi documenti a norma dell'articolo 184 del codice, stabilisce il termine entro il quale la parte deve produrli.
[2]I documenti sono prodotti all'udienza oppure mediante deposito in cancelleria.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva