Art. 87Produzione dei documenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1951 al 18 ottobre 2022. Leggi il testo vigente →

((I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170 ultimo comma del Codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 18 ottobre 2022 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art87 · fonte su Normattiva