Art. 96 — Informazioni della pubblica amministrazione
La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo 213 del codice, e' inserita nel fascicolo d'ufficio.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva