Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio

Art. 9 — Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, ((conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10)). ((1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali)) ((2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalita' di cui al comma 5 la legge dello Stato puo' prevedere differenti modalita' di recupero)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164)). ((4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:

  • c)destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi)) Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Testo vigente dal 13 settembre 2016

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 247/2017

    Questione infondata
    29 novembre 2017

    Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per insufficiente motivazione in ordine alla pretesa lesività delle norme impugnate e al nesso logico con i parametri costituzionali evocati, formulate nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni a statuto speciale Trentino-Aldo Adige e Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano avverso l'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 164 del 2016. Emerge dalla lettura dei ricorsi e dalla sostanziale coincidenza della maggior parte delle doglianze che le ricorrenti lamentano - alcune anche attraverso un'articolazione ipotetica delle censure - un effetto lesivo degli equilibri di bilancio dei singoli enti territoriali e della propria autonomia costituzionalmente garantita, che deriverebbe dallo strumentale collegamento di regole contabili realizzato dalle norme impugnate.

    Art. 81 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 88/2014

    Illegittimità dichiarata
    10 aprile 2014

    Sono inammissibili, per mancanza di chiarezza e di completezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnati dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento - che reca delle previsioni in tema di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Infatti, non solo non sono stati indicati i parametri costituzionali ritenuti violati, ma le argomentazioni non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. - Sul contenuto, la motivazione e le caratteristiche del ricorso in via principale, vedi le citate sentenze nn. 11/2014, 41/2013, 312/2013, 114/2011, 139/2006, 450/2005, e la citata ordinanza n. 123/2012.

    Art. 81 cost. · Art. 119 cost. · Art. 10 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio · Art. 4 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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