Art. 8 — Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonche' alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.
Testo vigente dal 18 ottobre 2010
