Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

Art. 8 — Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonche' alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Testo vigente dal 18 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-10-08;170~art8 · fonte su Normattiva