Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, alla medesima legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "o a pagamento";
  • b)il comma 5 dell'articolo 3 e' abrogato;
  • c)al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e";
  • d)al comma 7 dell'articolo 3 e' soppresso il secondo periodo;
  • e)i commi 6 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati;
  • f)al comma 8 dell'articolo 4 sono soppresse le parole: "e locali";
  • g)all'alinea del comma 4 dell'articolo 10, le parole: "da 3 a 7" sono sostituite dalle seguenti: " 3 e 4";
  • h)alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "o a pagamento".

Testo vigente dal 18 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-06;313~art2 · fonte su Normattiva