1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonche', in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346".
Testo vigente dal 21 giugno 2003
