1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attivita' di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento. 2. Quando in un procedimento giurisdizionale e' rilevata o eccepita l'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti. 3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado. 4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione e' sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni. 5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento e' sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata puo' disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti. 6. Se la questione e' rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perche' provveda ai sensi dei commi 3 o 4. 7. La questione dell'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione puo' essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale e' in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilita' nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1. La Camera puo' chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5. 8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorita' giudiziaria la propria deliberazione; se questa e' favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione. 9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorita' investita del procedimento. La sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione, nonche' di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte.

Testo vigente dal 21 giugno 2003

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 46/2008

    Questione infondata
    4 marzo 2008

    L'art. 68, primo comma, Cost., nel testo originario così come in quello in parte mutato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, esclude ogni forma di responsabilità giuridica dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni e si riferisce non solo alla responsabilità penale, ma anche a quella civile, come a qualsiasi altra forma di responsabilità diversa da quella che può essere fatta valere nell'ambito dell'ordinamento interno della Camera di appartenenza. L'art. 3, comma terzo, della legge 20 giugno 2003, n. 140 non estende l'ambito applicativo della prerogativa della insindacabilità a ipotesi di responsabilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma costituzionale, ma è, invece, finalizzato a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto della previsione costituzionale. - Sulla pacifica riferibilità del primo comma dell'art. 68 Cost. a tutte le forme di responsabilità giuridica in cui potrebbe incorrere un parlamentare a causa delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni v., citata, sentenza n. 265/1997. - Sul fatto che l'art. 3 della legge n. 140 del 2003 disciplini, per ogni tipo di procedimento giurisdizionale, un'apposita procedura, nell'ipotesi in cui sia rilevata o eccepita l'applicabilità del primo comma dell'art. 68 Cost. v., citata, sentenza n. 149/2007.

    Art. 68 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 37/2006

    Questione infondata
    1 febbraio 2006

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente al parlamentare di sollecitare autonomamente la deliberazione di insindacabilità sottoponendo "anche direttamente" alla Camera di appartenenza la questione della applicabilità dell'art. 68 Cost.. Infatti, la disposizione denunciata ha ad oggetto il procedimento che si svolge davanti alle Camere e, pertanto, riguardando una procedura diversa da quella che si volge dinanzi all'autorità giudiziaria, non trova applicazione nel giudizio a quo , sul quale si riverberano solo gli effetti della decisione delle Camere.

    Art. 68 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 311/2005

    Questione inammissibile
    22 luglio 2005

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dell’art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nella parte in cui prevede che, intervenuta la deliberazione della Camera favorevole all’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e, dunque, nel processo civile pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla definizione. L’ordinanza di rimessione, infatti, propone il dubbio di costituzionalità in modo meramente assertivo, senza prospettare alcuna motivazione in ordine ai parametri costituzionali evocati. - In tema di manifesta inammissibilità per omessa motivazione in ordine al parametro evocato, v. ordinanze citate nn. 23/2005, 442/2002.

    Art. 68 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.

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Se ne mostrano 12 su 25, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-06-20;140~art3 · fonte su Normattiva