1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 si osservano solo se le intercettazioni non sono gia' state utilizzate in giudizio.
Testo vigente dal 21 giugno 2003
1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 si osservano solo se le intercettazioni non sono gia' state utilizzate in giudizio.
Testo vigente dal 21 giugno 2003
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e dell'art. 7 della legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, nell’assunto che la disciplina delle intercettazioni - effettuate «in qualsiasi forma» nel corso di procedimenti riguardanti terzi - qualificate come «indirette» o «casuali» sarebbe applicabile non soltanto alle conversazioni o comunicazioni cui il membro del Parlamento partecipi personalmente, ma anche a quelle intrattenute da altro soggetto «che si limiti a trasmettere la volontà e le manifestazioni del pensiero» del parlamentare, quale semplice 'nuncius' di quest'ultimo. Ed invero, per un verso, la premessa interpretativa da cui muove il remittente in punto di rilevanza non è condivisibile: contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, alla stregua del comune significato dell'espressione, «prende parte» ad una conversazione o comunicazione chi interloquisce in essa non colui su mandato del quale uno degli interlocutori interviene, sia pure nella veste di mero portavoce. Per altro verso, il percorso interpretativo, dal quale l'ordinanza di rimessione deriva il giudizio di rilevanza, si presenta intrinsecamente contraddittorio rispetto a quello che sorregge la successiva affermazione della non manifesta infondatezza della questione. Il giudice rimettente, difatti, dapprima motiva la rilevanza della questione facendo leva su una interpretazione lata della norma impugnata – quanto alla formula «prendere parte» – giustificandola essenzialmente con l'esigenza di assicurare una garanzia piena, e non dimidiata, all'interesse da essa protetto. Subito dopo, però, sostiene la non manifesta infondatezza di tale questione sulla scorta di una interpretazione restrittiva della norma costituzionale di riferimento – l'art. 68, terzo comma, Cost. – quanto all'asserita inidoneità dell'inciso «in qualsiasi forma» ad abbracciare le intercettazioni «indirette».
Art. 68 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 112 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-20;140~art7 · fonte su Normattiva