1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale. 2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. 2 3. La richiesta di autorizzazione e' trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale e' in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresi' copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni. 4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e puo' essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa. 5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni e' distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego. 2 6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 23 novembre 2007, n.390 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2007, n.46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate.

Testo vigente dal 29 novembre 2007

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 390/2007

    Ha colpito questo articolo
    23 novembre 2007

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato nella parte in cui stabilisce che, nel caso in cui la Camera competente neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni cui ha preso parte un parlamentare, eseguite nel corso di procedimenti riguardanti terzi, la relativa documentazione deve essere distrutta e i verbali, le registrazioni e i tabulati eventualmente acquisiti debbono essere dichiarati inutilizzabili, non è implausibile l'interpretazione della norma censurata data dal rimettente, secondo il quale detto regime si applica anche quando la captazione fortuita abbia luogo in procedimenti che coinvolgono lo stesso parlamentare, unitamente ad altri soggetti. Infatti, non solo questa lettura è conforme alla corrente prassi parlamentare in tema di autorizzazioni e recepita dalla giurisprudenza di legittimità, ma soprattutto non appaiono percorribili le possibili alternative esegetiche: né l'opinione per cui la fattispecie in oggetto ricadrebbe entro l'art. 4 della legge - che concerne le intercettazioni "dirette", ossia eseguite "nei confronti" di un parlamentare, per le quali prescrive un'autorizzazione preventiva - in quanto si fonda su una presunzione priva di riscontro nella lettera della norma (che evoca una concreta ed attuale prospettiva di intrusione nella sfera del parlamentare) e introduce una limitazione all'attività di indagine dal dubbio fondamento razionale, né la tesi secondo cui l'ipotesi de qua non sarebbe regolata dalla legge, in quanto, oltre ad esser contraria all' intentio del legislatore, determinerebbe un'irragionevole sperequazione tra le intercettazioni occasionali effettuate in procedimenti che riguardano solo terzi e quelle eseguite in procedimenti che riguardino anche il parlamentare stesso. - Sull'autorizzazione successiva di cui all'art. 6 censurato v., citata, ordinanza n. 389/2007.

    Art. 68 cost. · Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

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  • Sentenza n. 38/2019

    Questione infondata
    6 marzo 2019

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Bologna in riferimento all'art. 68, terzo comma, Cost., dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui prevede che il giudice debba chiedere alla Camera, alla quale il parlamentare appartiene o apparteneva, l'autorizzazione ad utilizzare i tabulati di comunicazioni relativi ad utenze intestate a terzi, venute in contatto con il primo. Il duplice riferimento testuale, nell'art. 68, terzo comma, Cost., a "conversazioni o comunicazioni" induce a ritenere che al contenuto di una conversazione o di una comunicazione siano accostabili, e risultino perciò protetti dalla garanzia costituzionale, anche i dati puramente storici ed esteriori, in quanto essi stessi "fatti comunicativi". La previsione censurata, equiparando ai fini del suo utilizzo in giudizio il tabulato telefonico alla registrazione o al verbale di un'intercettazione, non lede pertanto il principio di uguale soggezione alla legge, ma attua il pertinente trattamento richiesto dalla garanzia costituzionale che mira a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, e per questa ragione può estendersi ad un atto investigativo idoneo a incidere sulla libertà di comunicazione del parlamentare, qual è certamente il tabulato, che, per la sua pervasività, può tradursi in fonte di condizionamento sul libero esercizio della funzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 188 del 2010, n. 114 del 2010, n. 113 del 2010, n. 390 del 2007, n. 281 del 1998, n. 81 del 1993 e ordinanza n. 263 del 2010 ). Le prerogative poste a tutela della funzione parlamentare comportano una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione - principio che è all'origine della formazione dello Stato di diritto - e devono perciò essere interpretate evitando improprie letture estensive. Questa esigenza riguarda non solo l'interpretazione e l'applicazione dei testi costituzionali e legislativi che le contengono, ma, prima ancora, le modalità attraverso le quali il legislatore dà attuazione, quando necessario, al relativo dettato costituzionale. Al legislatore ordinario è, infatti, preclusa ogni integrazione o estensione della fonte costituzionale, restandogli consentito provvedere alla sua attuazione nella sola misura in cui sia finalizzata a rendere la prerogativa immediatamente e direttamente operativa sul piano processuale, senza che ciò comporti alcun indebito allargamento delle garanzie apprestate dalla disposizione costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2013, n. 262 del 2009, n. 120 del 2004 e n. 24 del 2004 ). La ratio della garanzia prevista all'art. 68, terzo comma, Cost. non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell'autonomia e dell'indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione. ( Precedente citato: sentenza n. 9 del 1970 ).

    Art. 68 cost. · Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

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  • Ordinanza n. 171/2011

    Questione inammissibile
    19 maggio 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma, della Costituzione, dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), secondo cui le intercettazioni in cui sia stato casualmente captato un parlamentare, nel corso di un procedimento penale riguardante terzi, possono essere utilizzate nei confronti del primo solo previa autorizzazione della Camera competente. Ai fini della dimostrazione della rilevanza della questione, l'ordinanza di rimessione risulta carente di adeguata motivazione in ordine alla natura casuale delle intercettazioni, oggetto di istanza di utilizzazione da parte del pubblico ministero: in particolare, essa manca di precisare, con la necessaria univocità, quando il parlamentare sia divenuto indagato in rapporto all'epoca in cui fu captato, o comunque quando siano emersi indizi di reità a suo carico, al fine di escludere poi, con altrettanta esaustività, che l'intercettazione delle utenze dei terzi, anche alla luce della durata di esse, sia divenuta uno strumento impiegato dall'Autorità giudiziaria al fine di acquisire elementi di prova a carico del membro del Parlamento, posto che in tale ultimo caso l'intercettazione non potrebbe ritenersi casuale. - Per identica questione - formulata in termini del tutto analoghi e con le medesime carenze di motivazione - già dichiarata inammissibile, v. la citata sentenza n. 114 del 2010. - Sull'effetto di manifesta inammissibilità della questione determinato dalla carente motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 263 del 2010.

    Art. 68 cost. · Art. 3 cost. · Art. 102 cost. · Art. 104 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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