Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'

Art. 10 — Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999

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In conformita' con l'articolo 26, paragrafo 4, della decisione, il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e' considerato autorita' nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

Testo in vigore dal 29 marzo 2005 al 24 dicembre 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-03-14;41~art10 · fonte su Normattiva